Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali
09 Marzo 2026
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 – ossia il cosiddetto “decreto sicurezza” di recente approvazione – introduce numerosi interventi che incidono su diversi ambiti dell’ordinamento: il contributo di Pietro Bernardoni pubblicato su Sistema Penale mira ad offrire una prima ricognizione delle principali novità di rilievo penalistico e processuale, accompagnata da alcune osservazioni puntuali sui profili di maggiore criticità.
Tra le varie innovazioni si segnalano, in particolare, interventi legati all’inasprimento delle conseguenze sanzionatorie (in materia di porto di armi da punta e taglio) e all’introduzione di nuove ipotesi di responsabilità amministrativa (in materia di diffusione di armi tra i minori) e penale (ampliando l’ambito applicativo del furto con destrezza e introducendo una nuova ipotesi aggravata di rapina caratterizzata dalla presenza di un gruppo organizzato e da specifiche modalità operative).
Ulteriori modifiche riguardano, poi, l’estensione di strumenti investigativi e di polizia, tra cui l’ampliamento dei poteri di perquisizione di iniziativa, l’introduzione di nuove forme di accompagnamento per accertamenti di polizia durante manifestazioni pubbliche e l’estensione dell’arresto in flagranza differita per alcune condotte. Il decreto interviene anche sulle misure di sicurezza – introducendo nuove ipotesi di confisca obbligatoria in materia di stupefacenti – e sulle pene accessorie – prevedendone una di nuovo conio consistente nel divieto di partecipare a pubbliche riunioni –.
Nel complesso, le disposizioni delineano un rafforzamento degli strumenti repressivi e preventivi a disposizione delle autorità, sollevando al contempo diversi problemi interpretativi e possibili questioni di compatibilità con i principi costituzionali, in particolare con riferimento al principio di proporzionalità e alle garanzie legate alle limitazioni della libertà personale.
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