Dai diritti “sicuri” alla sicurezza “a costo” dei diritti: il cambiamento di paradigma dell’ultimo decreto sicurezza
11 Maggio 2026
di Francesca Vitarelli, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano
Quello che sta emergendo con il nuovo decreto sicurezza, D.L. 24/02/2026 n. 23, convertito in legge il 24 aprile 2026, rappresenta l’ultimo snodo fondamentale di un progressivo cambio di paradigma. Il diritto penale, che dovrebbe costituire l’extrema ratio, da utilizzare solo quando tutte le altre forme di intervento di politica pubblica sono fallite, diventa invece la prima reazione del legislatore di fronte a qualsiasi accenno di conflitto sociale. Che si tratti di minori che delinquono o cittadini che manifestano in piazza il loro dissenso, la risposta appare sempre la stessa: la repressione penale. Non si investe in educazione, non si interviene con politiche sociali, non si lavora sulla prevenzione. Ancora una volta la pena, e, soprattutto, il carcere.
Si tratta di un approccio che mette in discussione, alle sue radici, il patto costituzionale, perché il diritto penale incide sulla libertà personale, l’habeas corpus della democrazia. La sanzione criminale dovrebbe essere chiamata a fronte dell’offesa o al pericolo di offesa a un bene giuridico meritevole di tutela dall’ordinamento e sempre nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e sussidiarietà. Oggi, invece, accade l’opposto: il penale viene concepito come lo strumento ordinario per “governare” il disagio e il conflitto sociale.
La conseguenza più evidente è la compressione della libertà di manifestare il proprio pensiero e della libertà di riunione, costituzionalmente garantite agli artt. 21 e 17 Cost.. Già il precedente decreto sicurezza (D.L. 11/4/2025 n. 48), con la ri-penalizzazione del c.d. “blocco stradale”, ha incriminato, in forma aggravata se compiuti da più persone riunite, comportamenti espressivi di una critica politica, come sedersi per strada creando un intralcio simbolico per esprimere il proprio dissenso. Non è necessario un pericolo concreto né un atto violento: è sufficiente “ingombrare”, disturbare, creare un disagio rispetto alla narrazione dominante. È un segnale pericoloso, perché la norma penale viene sganciata dalla reale offensività del comportamento. Si anticipa la repressione a condotte prive di danno e il diritto penale diventa un mezzo per reprimere il dissenso. È un ritorno al diritto penale d’autore: non si punisce ciò che si fa, ma ciò che si è o si rappresenta nello spazio pubblico.
In questa stessa direzione va il nuovo istituto del c.d. “fermo preventivo” (nuovo art. 11-bis aggiunto al D.L. 21/03/1978, n. 59 dal D.L. 24/02/2026, n. 23) – definito, nel decreto, con un linguaggio più soft, “accompagnamento presso uffici di pubblica sicurezza” – e pensato per prevenire condotte ritenute pericolose durante le manifestazioni. Si introduce così la possibilità di trattenere una persona fino a dodici ore sulla base di una valutazione di “pericolosità” indeterminata, basata su “fondati motivi” che, oltre a poter essere desunti dal possesso di determinati oggetti o da precedenti penali, possono anche essere semplicemente legati alle circostanze del momento. In altri termini, chiunque potrebbe essere trattenuto fino a dodici ore presso gli uffici di polizia in base ad un non meglio specificato giudizio di pericolosità. Una valutazione rimessa quasi totalmente alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, con un controllo solo successivo da parte del pubblico ministero. A differenza del fermo di polizia “tradizionale”, manca la convalida del giudice, garanzia costituzionalmente prevista ex art. 13 Cost.. La misura risulta quindi di difficile compatibilità con uno dei principi cardine del nostro ordinamento: la libertà personale può essere limitata solo in casi eccezionali previsti dalla legge e sempre con il controllo dell’autorità giudiziaria. È il cuore dell’habeas corpus. Qui, invece, si attribuisce un potere significativo all’autorità di pubblica sicurezza, fondato su un concetto vago come quello di pericolosità e senza la possibilità di un controllo del giudice, la cui supervisione è funzionale al rispetto dei diritti dei cittadini: una torsione verso uno “stato di polizia”, che indebolisce i contrappesi democratici nel nome dell’ordine e della sicurezza pubblica concepiti come fine in sé, non come mezzo per esercitare le libertà costituzionalmente garantite.
La questione appare ancora più preoccupante quando riguarda i minori. Il nostro ordinamento ha sempre faticato per costruire e preservare un sistema penale minorile autonomo, fondato sul valore educativo delle misure e sul sostegno a un individuo ancora in formazione. Non si tratta di rieducare qualcuno che ha scelto consapevolmente di delinquere, ma di accompagnare una persona che sta crescendo, come prevede la Costituzione e come ribadisce costantemente la giurisprudenza, lungo un percorso di educazione. Le nuove misure – che completano un’opera già cominciata a partire dal decreto Caivano (D.L. 15/09/2023, n. 123) – mettono però a rischio questo impianto, ampliando anche i poteri di polizia nei confronti dei minori a partire dai 12 anni prima ancora che si arrivi a una condanna penale. Il minore “deviante” viene trasformato in una sorta di nemico pubblico, insieme allo straniero e a tutti i soggetti che vivono in un contesto di disagio sociale, che non rispondono ai criteri del cosiddetto merito. È un rovesciamento totale: invece di rafforzare scuola, servizi sociali e percorsi di inclusione, si sposta l’intervento pubblico dal sistema educativo a quello repressivo.
In questo clima si inseriscono anche i tentativi, poi ridimensionati nell’ultima versione del decreto, di ridurre ulteriormente il controllo del giudice, come nel caso del cosiddetto “scudo penale” pensato per le forze dell’ordine, che avrebbe consentito al pubblico ministero di non iscrivere la notizia di reato qualora avesse ritenuto evidente una causa di giustificazione, come ad esempio la legittima difesa nel corso di un’operazione di polizia che potrebbe portare ad esiti infausti. La facoltà di non iscrivere del tutto un fatto qualificabile come reato nel nostro ordinamento, potenzialmente anche un omicidio volontario, oltre a mettere in discussione il principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112, garanzia fondamentale per il cittadino, avrebbe rafforzato ulteriormente l’autonomia e la discrezionalità dell’apparato di pubblica sicurezza senza un controllo del giudice. Nella versione attuale gli artt. 12 e 13 del decreto introducono invece un sistema di annotazione preliminare in un registro separato “quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione”. Ma tale evidenza dovrebbe comunque presupporre una (anche se minima) attività di indagine: desta quindi perplessità l’avvertita esigenza di creare un registro ad hoc diverso dal registro degli indagati, affidando al pubblico ministero una valutazione anticipata assai delicata.
Il filo rosso che attraversa l’intero decreto è evidente: più potere alla polizia, meno controllo del giudice; più carcere, meno diritti. Si invocano costantemente l’ordine e la sicurezza pubblica, ma è bene ricordare che di per sé l’ordine pubblico non è un diritto fondamentale. Secondo il patto costituzionale di tradizione liberaldemocratica, è un mezzo per garantire l’esercizio dei diritti fondamentali, che necessita un adeguato bilanciamento con la libertà personale e con la libertà di manifestazione del pensiero, anche in forma collettiva. Oggi, invece, in nome della “sicurezza” si giustifica la repressione di proteste, reati di strada o forme ordinarie di conflitto sociale legate a situazioni di disagio. In quest’ottica, si crea una distinzione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Chi è ritenuto pericoloso viene isolato, non integrato; chi manifesta dissenso viene punito, non ascoltato. È una deriva securitaria che contraddice l’essenza stessa dello Stato liberale e democratico.